Sulla
base di ciò, il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991,
n. 55, prevede (art.9) che "
la documentazione
di avvenuta denuncia agli enti previdenziali
- inclusa la Cassa Edile - deve essere presentata
prima dell'inizio dei lavori …." e che
la trasmissione delle copie dei versamenti
dovuti "
agli organismi paritetici previsti
dalla contrattazione collettiva" deve
essere effettuata con cadenza quadrimestrale.
Successivamente il Decreto Legislativo 14
agosto 1996 n. 494 ("Direttiva cantieri")
- presupponendo che un'impresa che osservi
le norme di legge e le prescrizioni contrattuali
offra maggiori garanzie anche in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori - prevede
(art. 3) che il committente,
sia esso
pubblico o privato, chieda alle imprese
esecutrici dei lavori "l'indicazione dei
contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e una dichiarazione
in merito al rispetto degli obblighi assicurativi
e previdenziali previsti dalle leggi e
dai
contratti"; (quindi anche l'iscrizione
alla Cassa Edile).
Dal punto di vista contrattuale possiamo
ricordare che l'art. 37 del CCNL tratta
ampiamente il tema della costituzione delle
Casse, le loro funzioni, la loro organizzazione
e, naturalmente, la conseguente obbligatorietà
- per le imprese - di aderirvi.
L'art. 19 poi, prevede che gli accantonamenti
per ferie e gratifica natalizia vadano effettuati
presso le Casse Edili e sempre presso le
Casse Edili vanno, anche, effettuati gli
accantonamenti relativi all'anzianità professionale
edile.
Nell'art. 15, infine, si dispone che l'impresa
appaltante o subappaltante deve dare comunicazione
alla Cassa Edile sia dell'avvenuto subappalto
che della denominazione dell'impresa alla
quale sono stati affidati i lavori e deve
accertarsi che quest'ultima sia, a sua volta,
iscritta alla Cassa.
In mancanza, l'impresa appaltante o subappaltante
risponde in solido con l'impresa subappaltatrice
del mancato rispetto delle disposizioni
contrattuali.
A (parziale) compensazione dell'onere aggiuntivo
(derivante dall'iscrizione alle Casse Edili)
che viene richiesto alle imprese del settore
edile rispetto a quelle degli altri comparti
produttivi, dobbiamo ricordare che l'articolo
29 della Legge 341/95 concede una riduzione
dei contributi I.N.P.S. dell'11,50% alle
imprese purché siano iscritte alle Casse
Edili e siano in regola con i relativi versamenti
contributivi. Riduzione che è stata confermata
anche per l'anno 2000.
Confermata anche l'agevolazione contenuta
nel Decreto 7 maggio 1997 emanato dal Ministero
del Lavoro a seguito di una delibera del
Consiglio di amministrazione dell'I.N.A.I.L.
che prevede per le aziende edili in regola
con le norme relative alla sicurezza sul
lavoro la possibilità di beneficiare di
una riduzione del 10% sui premi dovuti all'I.N.A.I.L.
purché aderiscano agli organismi paritetici
territoriali previsti dall'art. 20 del D.L.
n. 626/1994. In base a questo decreto, alle
aziende edili che aderiscano agli organismi
paritetici territoriali e che siano in regola
con le norme della sicurezza e il versamento
dei premi assicurativi almeno nel biennio
precedente l'anno di applicazione della
stessa agevolazione, viene concessa una
riduzione del 10% del premio dovuto in base
alle tariffe I.N.A.I.L..
Del resto si deve anche ammettere che buona
parte degli accantonamenti e dei versamenti
contributivi che le imprese sono tenute
ad effettuare alle Casse Edili vanno a copertura
di
istituti contrattuali e di prestazioni
alle quali sarebbero comunque tenute
(ferie, gratifica natalizia, anzianità,
malattia e infortunio, indumenti da lavoro
e calzature di sicurezza) o consentono loro
di fruire a condizioni agevolate dei
servizi
erogati dagli altri Enti paritetici
(scuole e comitati antinfortunistici territoriali).
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